Servizio depurazione: rigettato il ricorso presentato dal Comune di Satriano

Oggetto della diatriba era l’adozione della convenzione per la gestione del servizio

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Ricorso rigettato. Così si sono pronunciati i giudici del Tar rispetto al ricorso presentato dal Comune di Satriano contro il Comune di Davoli nei confronti della Manutambiente Ecologia Società Cooperativa. Oggetto della diatriba, arrivata all’esame della giustizia amministrativa, era l’adozione della convenzione per la gestione del servizio di depurazione consortile fra i Comuni di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene e l’accertamento dell’obbligo del Comune di Davoli di adottare e firmare detta convenzione.

Il Comune di Satriano, con ricorso ex art. 117 c.p.a., ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Davoli in ordine all’adozione della Convenzione per la gestione del servizio di depurazione consortile fra i Comuni di Soverato, Satriano, Davoli e San Sostene e per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Davoli di adottare e firmare detta convenzione.

A fondamento del ricorso ha dedotto che l’obbligo di approvare la convenzione discende dall’art. 9 del precedente accordo di programma stipulato in data 14.5.2014 ai sensi dell’art. 34 d.Lgs n. 18.8.2000, n. 267, con il quale le amministrazioni interessate si sono obbligate alla realizzazione di un programma comune, che prevedeva, tra l’altro, l’approvazione della convenzione.

In sostanza il Comune di Davoli si è costituito contestando l’obbligo di provvedere asserendo che il rifiuto a stipulare la convenzione era legittimo in quanto il comune di Satriano, comune capofila, non aveva rispettato l’accordo di programma, presupposto della convenzione, sottoponendo alla sua firma atto avente ad oggetto, non già, la gestione del lì previsto nuovo impianto bensì quella del diverso impianto già esistente ed obsoleto di Soverato. Ha, inoltre, dedotto che nessuna omissione sussisteva, in quanto, piuttosto, aveva espressamente e più volte rifiutato la sottoscrizione  in sede di conferenza tra Comuni. Si è costituita anche la contro interessata Ati aggiudicataria nel 2013 della gara per la concessione e gestione del nuovo depuratore, cui è stata anche nelle more affidata la gestione anticipata del servizio, sostenendo le ragioni della ricorrente. Alla camera di consiglio del 5 giugno è stato convertito il rito da camerale ex art. 117 c.p.a. in quello ordinario. In esito a questo il resistente ha dedotto l’improcedibilità per difetto di integrazione della domanda. All’udienza del 18 dicembre, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

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