PSC gratuito, Comune Catanzaro vince al Consiglio di Stato

Accolto ricorso contro lo studio professionale Angotti


di Giulia Zampina

Segna un punto a suo favore, a questo punto definitivo trattandosi di una sentenza del Consiglio di Stato, il Comune di Catanzaro, in una delle vicende che lo contrappongono allo studio professionale Angotti rispetto alla circostanza di far redigere il PSC in forma gratuita.

 

I FATTI Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 13.05.2015, il Comune di Catanzaro si orientava alla predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale, volto a rendere coerente la pianificazione del territorio alle diverse trasformazioni urbanistiche ed infrastrutturali in corso, con il dichiarato obiettivo di restituire, da una parte, alla città un ruolo strategico e di perseguire, dall’altra, la sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, garantendo il miglioramento della qualità urbana. In tale prospettiva, approvato gli indirizzi di pianificazione finalizzati alla redazione del Piano Strutturale Comunale.

 

LA DECISIONE SUGLI INCARICHI GRATUITI E LE CRITICHE

 

Stante la certificazione del Settore finanziario, attestante l’impossibilità di garantire la copertura integrale della spesa, prevedibile in circa € 800.000,00, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 22 del 17.02.2016, deliberava di procedere alla redazione di un bando per l’affidamento a titolo gratuito di incarichi professionali, delegando il Dirigente del Settore pianificazione territoriale all’approvazione dello stesso con apposita determinazione dirigenziale.

 

In considerazione della contrarietà pubblicamente manifestata da alcuni Ordini professionali in relazione alla gratuità dei conferendi incarichi, la predetta deliberazione della Giunta era stata, peraltro, preceduta da specifica richiesta di parere alla locale sezione di controllo della Corte dei Conti, la quale, nella Camera di Consiglio del 29.01.2016, aveva argomentato la legittimità dell’opzione.

 

Per l’effetto, in data 3 ottobre 2016 il Dirigente del Settore urbanistica indiceva la gara di appalto e, in data 24.10.2016, il Dirigente del Settore affari generali e contratti approvava il bando ed il disciplinare di gara

 

IL PASSAGGIO DAVANTI AL TAR E LE PRIME SENTENZE

 

Le decisioni dell’Amministrazione venivano dunque impugnate dinanzi al TAR per la Calabria con un ricorso proposto da diversi Ordini professionali, l’altro, in proprio, dall’ingegner Giovanni Angotti

 

Con sentenza n. 2435/2016, il TAr accoglieva il primo ricorso, poichè non sarebbe configurabile un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito, connotato di atipicità rispetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016., ma la decisione del Consiglio di Stato ribaltò quella sentenza, riconoscendo la piena legittimità di un appalto di servizi connotato da gratuità finanziaria ma non economica, come quello oggetto di contestazione.

 

Con un’altra decisioone il Tar aveva accolto anche il ricorso di Giovanni Angotti che tra l’altro aveva lamentato l’attitudine immediatamente escludente del disciplinare di gara (che gli avrebbe asseritamente precluso la stessa formalizzazione della domanda di partecipazione), nella parte in cui, richiedendo ai potenziali concorrenti il possesso della laurea in ingegneria civile, avrebbe impedito la valorizzazione della propria laurea in ingegneria meccanica, sottratta ad apprezzamento di equipollenza.

 

IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEL COMUNE DI CATANZARO

 

Lo scorso 28 agosto il Consiglio di Stato ribalta ancora la sentenza del Tar argomentando che l’appello è fondato e merita di essere accolto.

Il Collegio ha osservato che, per comune e consolidato intendimento, ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione

 

LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE

 

“Il principio, dal quale non sussistono ragioni per decampare, scrivono i giudici – poggia sul dovuto riconoscimento in capo all’Amministrazione che indice la procedura selettiva (ferma la definizione del livello del titolo, affidata alla legge o ad altra fonte normativa) di un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia del titolo stesso, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire, l’incarico da espletare o il contratto da eseguire”. In realtà secondo i magistrati amministrativi il fatto che a priori Angotti non abbia partecipato al bando rende comunque accoglibile il ricorso del Comune. Concludono i magistrati: “ che il bando per cui è causa non aveva attitudine immediatamente escludente, in relazione ai requisiti di partecipazione vantati dall’odierno appellato; che, per tal via, l’impugnazione poteva essere proposta unicamente dall’operatore economico che avesse partecipato alla gara o avesse manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura; che, per tal via, l’originario ricorso di prime cure avrebbe dovuto essere dichiarato, in accoglimento della eccezione sul punto formulata dal Comune appellante, inammissibile, per carenza delle condizioni dell’azione”.