Concorso per collaboratore, il Tar dà torto all’Azienda ospedaliera

Sotto esame l'accesso della candidata alla seconda prova

Per il Tar l’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha torto e, quindi, il ricorso presentato da una candidata al concorso per collaboratore amministrativo va accolto. La ricorrente, difesa dall’avvocato Francesco Pitaro, si era rivolta al Tar per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, “per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 2 Collaboratore Amministrativo – ruolo Amministrativo – Categoria D, livello iniziale”.

In particolare veniva chiesto l’annullamento del verbale 1 e 3 in cui viene le attribuito un punteggio pari a 18, di tre punti inferiore (21/30) a quello utile per accedere alla prova successiva.

A tal proposito viene contestata violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, dell’art. 12 D.P.R. n. 487/1994, ed il vizio di eccesso di potere, in quanto la Commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla correzione dell’elaborato senza predeterminare i criteri di valutazione dello stesso;  l’illegittimità dell’attività di correzione, poiché le operazioni di apertura e chiusura delle buste contenenti gli elaborati sarebbero avvenute in assenza di componenti della Commissione;  l’incongruità del tempo medio di correzione.

Per la giustizia amministrativa il ricorso è fondato perché la giurisprudenza è costante nello statuire che “la commissione è tenuta a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali nella sua prima riunione o, eventualmente, prima della correzione delle prove scritte, rientrando tale principio nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale ritiene necessario determinare i criteri in un momento nel quale non possano sorgere dubbi circa l’imparzialità degli stessi”.