Acqua e rifiuti, in Calabria si cambia: nasce autorità unica

Pubblicato sul Bollettino delle leggi regionali il disegno di legge della giunta che la istituisce. La parola passa al Consiglio per l’approvazione

Un colpo di spugna all’Autorità idrica della Calabria e all’autonomia degli Ato provinciali che finora hanno governato (male nel complesso, con l’eccezione catanzarese) il sistema dei rifiuti. La giunta regionale presieduta da Roberto Occhiuto il 21 marzo, giorno di primavera, ha approvato il disegno di legge predisposto dal Dipartimento Ambiente e Territorio con il supporto dell’Ufficio legislativo il disegno di legge “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’Ambiente” composto da 21 articoli oltre che dagli allegati finanziari e dalla relazione descrittiva che ne chiarisce finalità, strumenti gestionali e modalità d’intervento. La parola passa ora al Consiglio regionale per l’approvazione.

A iter legislativo concluso, ci sarà un solo Ambito territoriale ottimale corrispondente all’intero territorio ragionale sia per il servizio idrico che per la gestione dei rifiuti che sarà governato da un unico ente al quale sono obbligati a partecipare tutti i comuni calabresi. L’Autorità così predisposta avrà sede a Catanzaro, avrà lo status di ente pubblico non economico e godrà della sua autonomia amministrativa contabile e tecnica, potendo assumere determinazioni senza necessità di preventive o successive deliberazioni da parte di comuni e con facoltà di determinare tariffe all’utenza nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente.

L’autorità si avvarrà di una propria struttura tecnica e organizzativa, con personale proveniente dagli enti locali e dagli enti regionali e sub regionali, compreso il personale dell’Autorità idrica della Calabria che viene soppressa e il suo patrimonio trasferito con la nomina di un commissario straordinario a capo dell’Autorità unica che sarà nominato dal presidente di giunta entro dieci giorni dall’approvazione della legge in Consiglio. Il commissario rimarrà in carica fino alla costituzione degli organi dell’Autorità e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi. Gli organi dell’Autorità saranno: il Consiglio direttivo, il direttore generale e il revisore unico dei conti. Il Consiglio direttivo è composto da quaranta comuni individuati secondo le procedure indicate nell’articolo 8, che vi fa rientrare di diritto i sindaci o loro delegati dei cinque capoluoghi di provincia, mentre per gli altri 35 componenti si procederà alla loro individuazione mediante una votazione che terrà conto della consistenza demografica secondo cinque fasce con l’apertura di seggi elettorali presso i comuni capoluogo di provincia che costituiscono, ciascuna, una circoscrizione territoriale.

L’Autorità definisce nello statuto strutture periferiche, denominate Conferenze territoriali di zona (CTZ) tenute ad esprimere pareri non vincolanti sui bacini di affidamento dei servizi e sulle loro modalità specifiche di organizzazione e gestione. Il direttore generale è nominato dal presidente di giunta e dura in carica cinque anni. Individuato mediante procedura pubblica individuativa, con una retribuzione che non potrà essere superiore a quella dei dirigenti generali di dipartimento.
L’articolo 18 della legge si occupa della Sorical, considerata la rilevanza strategica. La società in house Fincalabra spa “è autorizzata ad acquisire le azioni della Sorical spa detenute dal socio privato, ove sia disponibile a cederle al complessivo prezzo di euro 1, ove sussistano le condizioni di legge”.