Consorzi di bonifica, come cambia l’ente che diventa unico. Nominati i commissari straordinari

Pubblicata sul Burc la legge approvata dal Consiglio regionale lo scorso 3 agosto. I particolari dei 37 articoli

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Una riforma contestata e contrastata che è arrivata al traguardo. La “Disciplina in materia di ordinamento dei consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale” è stata approvata dal Consiglio regionale lo scorso 3 agosto, ed in seguito alla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione, avvenuta giovedì, il presidente della Regione Roberto Occhiuto ha nominato i commissari straordinari dei Consorzi di bonifica che saranno messi in liquidazione in base alla riforma che prevede la creazione del Consorzio unico regionale.

A essere stati nominati sono Luisa Sangiovanni, commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini meridionali del Cosentino; la stessa Sangiovanni commissario straordinario del Consorzio di bonifica integrale dei Bacini settentrionali del Cosentino (Sangiovanni era già direttore dell’ente); Pasquale Brizzi, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Basso Ionio Reggino e commissario straordinario del Consorzio di bonifica Alto Ionio Reggino; Marco Cascarano, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Reggino (Cascarano era già direttore dell’ente); Fabio Borrello, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese e commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ionio Crotonese; Vincenzo Vulcano, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Vibonese (Vulcano era già il direttore dell’ente); Flavio Alfredo Talarico, commissario straordinario del Consorzio di bonifica Tirreno Catanzarese (Talarico era già direttore dell’ente); Come si può notare, Occhiuto ha proceduto all’accorpamento di alcuni Consorzi. L’affidamento degli incarichi – si specifica nel decreto di Occhiuto – riguarderà la gestione ordinaria dei Consorzi e “avrà termine alla data di approvazione dello Statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023”.

I Consorzi di bonifica in questione saranno soppressi e posti in liquidazione con l’approvazione dello Statuto del Consorzio unico. Come stabilito dalla legge all’articolo 5 “Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro trenta giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione”.

 

Disegno di legge in 39 articoli

Il disegno di legge in cui si articola la riforma è composto da 39 articoli. “La presente legge – riporta l’articolo 1 – disciplina le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica, l’irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell’Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell’attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.

Di cosa parliamo quando descriviamo le attività di bonifica? Lo spiega l’articolo 2 della legge: “Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l’adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate”. Mentre le funzioni del Consorzio sono dettagliate nell’articolo 7.

 

Come si articola la nuova organizzazione

In merito alla nuova organizzazione prevede – articolo 14 che – “Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui: ventisette eletti dai consorziati; tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all’articolo 15, comma 5; due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di agricoltura; sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani; tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto”.

Gli articoli successivi specificano le funzioni e le modalità di elezione di funzionamento dell’organismo, compreso l’organismo dei Revisori dei conti, mentre l’articolo 24 spiega che “La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l’impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l’inefficienza nello svolgimento dell’attività consortile, nell’esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati”.

 

I costi relativi alla progettazione

Secondo il primo comma dell’articolo 31 “I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano”. Mentre in merito all’organizzazione delle opere di bonifica l’articolo 32 prevede: “Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all’articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente. Al termine dell’esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici”.

 

Come cambia l’organizzazione

“Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all’avvio del Consorzio di bonifica della Calabria”, specifica l’articolo 34. “Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell’incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi. Il Commissario straordinario – si legge ancora – assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l’attività dei commissari straordinari di cui all’articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria”. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023: “approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale; approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali; approva il bilancio preventivo economico – budget per l’esercizio 2024. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall’approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati”.

Insomma, “gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria” (articolo 35).

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