C’è l’accordo per gli specializzandi tra Regione Calabria e Università Vita-Salute

Con il Dca 305 approvato il regolamento per la formazione in regione e l’assunzione dei medici iscritti alle specializzazioni del prestigioso ateneo milanese

C’è l’accordo tra la Regione Calabria e l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano per le modalità di svolgimento della formazione e l’assunzione a tempo determinato, nelle Aziende del Servizio sanitario regionale, dei medici specializzandi secondo quanto previsto dalla legge 145 /2018 in coerenza con l’Accordo quadro approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca il 10 dicembre 2021 di concerto con il Ministero della Salute.  Lo schema è allegato come parte integrante del Decreto del commissario ad acta Roberto Occhiuto n. 305 del 14 febbraio 2023.

Come è noto, la legge 145/2018 e successive integrazioni e modifiche consente che “a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata” prevedendo anche che  l’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli specializzandi risultati idonei e collocati nelle rispettive graduatorie “è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando”.


Lo schema di accordo approvato dal Dca 305 è sottoscritto dal commissario ad acta Occhiuto e, per la parte universitaria, dal consigliere delegato Anna Flavia d’Amelio Einaudi. Lo schema applica quanto previsto dalla legge 145 e dal successivo accordo quadro: i medici e gli altri specializzandi assunti  sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità del Servizio sanitario nazionale, mentre, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria. In attuazione alla 145 i concorsi pubblici per l’assunzione nei sistemi sanitari regionali sono già stati banditi e nelle relative graduatorie sono collocati anche specializzandi iscritti all’Università Vita-Salute San Raffaele. Rimaneva da definire l’accordo tra Regione e Università, cui provvede l’atto approvato dal Dca 305 con il quale le parti le Parti definiscono le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Condizione essenziale è che l’azienda sanitaria sia accreditata per la specializzazione seguita dallo specializzando e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse.

Lo specializzando svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le voci retributive previste dal CCNL dell’area della sanità del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità medica, indennità di esclusività, indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, retribuzione di risultato, se spettanti; retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito. È vietato viceversa, per il relativo periodo, il cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.